Contratti di lavoro a tempo determinato e Try and Hire: tutto quello che un capo deve sapere!

Vi è già capitato di voler andare sul sicuro quando dovevate assumere una nuova persona? Non vi siete mai innervositi constatando che il periodo di prova era troppo breve per stabilire se il nuovo collaboratore andasse bene per l’impresa e viceversa?

L’esperienza insegna che, una volta concluso il periodo di prova, alcuni collaboratori sono molto spesso assenti per malattia. La loro motivazione sul lavoro inizia a calare. E si finisce con il constatare che non lavorano più così bene come durante il periodo di prova. Quando si deve decidere se assumere o meno qualcuno non bisogna dimenticare la formula Try and Hire. Stipulate un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi. Se tutto va bene, convertitelo in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Numerosi datori di lavoro vogliono mostrarsi particolarmente furbi e dopo un primo contratto a tempo determinato ne propongono un secondo e, visto che ci sono, un terzo. Questa prassi non è ammessa.

Si tratta dei cosiddetti contratti a catena. La giurisprudenza considera in linea di massima dopo la quarta volta un contratto di lavoro temporaneo come contratto a tempo indeterminato.

Contratti riguardanti la stessa attività, conclusi nell’arco di due anni per la quarta volta di seguito presso il medesimo datore di lavoro non presentano motivi oggettivi che giustifichino un loro susseguirsi a catena. Come datore di lavoro, che lo vogliate o no, avrete un nuovo collaboratore con un contratto a tempo indeterminato che non avete stipulato. In questo contesto ciò che conta è come il giudice qualifica il contratto di lavoro.

I rapporti di lavoro a tempo determinato non prevedono in linea di massima una disdetta per motivi ordinari!

Un contratto di lavoro a tempo determinato giunge al termine automaticamente senza bisogno di disdirlo. Altri motivi che ne sanciscono la conclusione sono la disdetta per motivi straordinari in presenza di una ragione importante (furto, aggressioni, insulti, rifiuto ripetuto di lavorare nonostante precedente avvertimento scritto), decesso del lavoratore, contratto di annullamento e disdetta per motivi ordinari durante un eventuale periodo di prova.