Il contratto di tirocinio, un rapporto di lavoro particolare

Ogni estate segna l’inizio di nuovi tirocini per molti apprendisti e aziende. Questo rapporto di lavoro si basa su un contratto individuale firmato da entrambe le parti, disciplinato in separata sede nel Codice delle obbligazioni.

I rapporti di tirocinio sottostanno alle norme di diritto pubblico della legge federale sulla formazione professionale

In tal senso prevedono da parte del datore di lavoro un obbligo di tutela più severo. Se le relative norme non contengono disposizioni specifiche per il contratto di tirocinio, trovano applicazione integrativa gli articoli generali del Codice delle obbligazioni (CO). I tirocini sottostanno inoltre alle norme di diritto pubblico della legge sulla formazione professionale (LFPr). La LFPr prevale sulle disposizioni del CO qualora queste vi deroghino.

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il contratto di tirocinio è un contratto di lavoro a tempo determinato che vale per tutta la durata della formazione professionale di base. È giuridicamente valido una volta che le parti lo hanno concordato per iscritto. Se un tirocinio sottostà alla LFPr, vanno utilizzati i moduli contrattuali messi a disposizione dai Cantoni. Inoltre vi è obbligo di sottoporre il contratto all’approvazione dell’autorità cantonale. Alla fine del periodo di prova non è più prevista la disdetta ordinaria, bensì unicamente quella con effetto immediato, subordinata tuttavia alla presenza di motivi importanti.

Debolezza

Questo motivo di disdetta presuppone indizi certi e sufficienti che l’apprendista non supererà l’esame finale di tirocinio. Una debolezza temporanea non basta. Prima di una disdetta dovuta a inidoneità, l’azienda di tirocinio deve ascoltare sia l’apprendista sia eventualmente il suo rappresentante legale. In tutti i casi va informata immediatamente l’autorità cantonale competente (Ufficio della formazione professionale), come previsto dalla LFPr. Questa condizione non è tuttavia necessaria ai fini della validità della disdetta. Le conseguenze di una disdetta immediata non sono disciplinate dalle disposizioni sul contratto di tirocinio; in aggiunta si applicano pertanto le norme generali sul contratto di lavoro del CO. Al termine dell’apprendistato l'azienda di tirocinio deve rilasciare alla persona che ha concluso la formazione, senza sua esplicita richiesta, un attestato in cui figurino l’attività professionale appresa e la durata dell’apprendistato. Indicazioni sulle capacità, il rendimento e il comportamento vanno riportate se la persona o il suo rappresentante legale ne fanno richiesta.