Il diritto al lavoro

Un datore di lavoro non riceve ordini a sufficienza. Così è costretto a mandare temporaneamente a casa i propri collaboratori, i quali, però, non possono rivendicare alcun diritto al lavoro. Tuttavia, attraverso un contratto, è possibile prendere accordi diversi.

In linea di massima il diritto al lavoro non esiste

Molti collaboratori del settore elettrotecnico hanno un contratto di lavoro con salario orario. Il loro orario di lavoro viene spesso stabilito in anticipo mese per mese. A volte lavorano di più, altre volte di meno. Se un datore di lavoro non riceve ordini a sufficienza, può semplicemente prevedere un minor impiego di manodopera. Ma per il collaboratore la situazione cambia. Infatti, egli vorrebbe poter contare su un impiego minimo e sapere quant’è il suo salario mensile. In poche parole, per lui la questione è se e in che misura ha diritto a un impiego effettivo. Anche un collaboratore con salario orario viene inquadrato in un rapporto di lavoro. Secondo il diritto svizzero, nei rapporti lavorativi il datore di lavoro può esonerare il collaboratore dall’effettiva prestazione lavorativa in virtù del diritto di stabilire direttive (art. 321d del Diritto delle obbligazioni). Naturalmente, durante un esonero, egli deve al collaboratore il salario mensile che percepirebbe lavorando. Ma il diritto al lavoro è accordato soltanto in casi speciali.

Eccezioni

Il diritto al lavoro del collaboratore può essere stabilito da contratto. Per quanto riguarda la personalità del collaboratore, che il datore di lavoro deve proteggere in virtù del suo obbligo di tutela (art. 328 CO), può darsi che il datore di lavoro sia obbligato a lasciare che il collaboratore lavori effettivamente e ragionevolmente per sé. L’idea di base è che un’occupazione effettiva sia necessaria per mantenere la propria capacità professionale. Tuttavia, ciò viene applicato soltanto per i collaboratori che svolgono determinate professioni, tra cui gli apprendisti. Secondo la letteratura giuridica esistono categorie di professioni che, ad attori e chirurghi, affiancano anche calciatori professionisti altamente qualificati.

Purtroppo non è possibile dire fino a che punto si estenda tale obbligo di impiego, perché dipende sempre dalle condizioni specifiche previste dal singolo rapporto di lavoro. In fin dei conti si tratta di ponderare i legittimi interessi dei collaboratori rispetto a quelli dei datori di lavoro.