La licenza di condurre – Parte integrante del contratto di lavoro o dettaglio scontato?

Può risultare molto spiacevole se un candidato, durante il colloquio, finge di essere in possesso di una licenza di condurre.

Durante il colloquio di lavoro un candidato sostenne di essere in possesso di una licenza di condurre valida. Il datore di lavoro si fidò delle informazioni verbali del candidato e lo assunse. In seguito, il nuovo collaboratore doveva recarsi per il datore di lavoro su vari cantieri e quest'ultimo mise a disposizione del collaboratore diversi veicoli aziendali. Per vari mesi tutto filò per il verso giusto, finché il collaboratore non venne fermato da un controllo della polizia, la quale accertò che il collaboratore non possedeva alcuna licenza di condurre. Guidava l'auto da anni senza mai aver superato un esame di guida. Successivamente si misero in moto gli ingranaggi della giustizia e l'imprenditore ricevette un decreto penale con il pagamento di una sanzione pecuniaria di 10 giorni di ammenda da CHF 100.00 ciascuno, rinviati con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, una multa di CHF 300.00 e spese giudiziarie per un totale di CHF 400.00.

In breve, l'imprenditore dovette pagare CHF 700.00. Si riteneva innocente. Purtroppo, in questo caso l'imprenditore si sbaglia. Gli abbiamo consigliato di accettare il decreto penale. La cosa migliore è che l'imprenditore paghi i CHF 700.00 richiesti e in futuro faccia attenzione che i collaboratori che intende assumere presentino una copia della propria licenza di condurre per il dossier del personale. Inoltre, i collaboratori devono essere obbligati a informare il datore di lavoro se gli viene ritirata la licenza di condurre nel corso del rapporto di lavoro. La procura può scegliere una persona iscritta nel registro delle imprese e inviare a questa persona un decreto penale. È una sfortuna, quindi se si è iscritti nel registro delle imprese come responsabile dell'azienda. Il datore di lavoro avrebbe dovuto sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il collaboratore fallibile non disponeva della necessaria licenza di condurre. Pertanto non ha adempiuto a questo obbligo. La Legge sulla circolazione stradale (LCStr) non consente nessun'altra conclusione che la condanna del datore di lavoro, poiché l'art. 95 LCStr prevede che sia punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta. Ciò che rimane è l'iscrizione nel casellario giudiziale, che infastidisce il datore di lavoro.