Registrazione della durata del lavoro: un argomento spinoso

Quest’obbligo esiste già dall’1.2.1966 con l’entrata in vigore della legge sul lavoro e la concretizzazione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro dall’1.8.2000. La mancata registrazione della durata del lavoro in azienda con l’indicazione precisa dell’inizio, dell’interruzione e della fine (mattina, mezzogiorno e sera) è considerata una violazione del CCL e viene punita.

Nessun requisito legale per la registrazione della durata del lavoro
L’operazione può essere effettuata tramite fogli Excel, software o registrazioni scritte. In linea di principio vale l’obbligo di registrare la durata del lavoro in modo sistematico e continuo. Il datore di lavoro ne è responsabile. Occorre inoltre garantire che i dati rimangano disponibili per cinque anni. Il datore di lavoro deve impedire il superamento della durata del lavoro consentita.

Lavoro di recupero
Il lavoro di recupero viene utilizzato per i giorni di ponte (ad esempio dopo l’Ascensione o tra Natale e Capodanno). Il lavoro di recupero non conta come ore supplementari e deve essere definito per iscritto dal datore di lavoro all’inizio dell’anno indicando i giorni corrispondenti da compensare. Un collaboratore che è impossibilitato a lavorare durante il periodo di Natale e Capodanno può compensare successivamente il lavoro di recupero oppure quest’ultimo deve essere corrisposto senza supplemento.

In Svizzera la registrazione della durata del lavoro è obbligatoria e regolamentata dal 1966.

Ore supplementari senza obbligo di supplemento
È importante registrare le ore supplementari senza supplemento nel «conto 1», ovvero le ore supplementari 41, 42, 43, 44 e 45 di una settimana. Queste possono essere accumulate per una successiva compensazione con tempo libero. Al 31 dicembre di ogni anno è possibile trasferire 120 ore all’anno civile successivo. Queste ore supplementari devono essere compensate entro un anno con tempo libero di pari durata senza supplemento, d’intesa tra il datore di lavoro e il dipendente, o corrisposte senza supplemento. Se al 31 dicembre le ore supplementari superano le 120 ore, l’eccedenza deve essere corrisposta a gennaio dell’anno successivo con un supplemento del 25 %.

Ore supplementari con obbligo di supplemento
Esistono inoltre le ore supplementari con supplemento del 25 % nel «conto 2», ovvero le ore supplementari 46, 47, 48, 49 e 50 di una settimana. Di norma devono essere corrisposte al collaboratore alla fine del mese successivo. Vi sono tre eccezioni:
1. utilizzo delle ore supplementari per la formazione supplementare o il perfezionamento
2. utilizzo delle ore supplementari per una vacanza prolungata
3. utilizzo delle ore supplementari per altre compensazioni concordate per iscritto con il collaboratore (es. maestro di sci nella stagione invernale)
Il supplemento del 25 % deve sempre essere corrisposto al collaboratore alla fine del mese successivo. Lavoro straordinario Sono considerate lavoro straordinario le ore che eccedono le 50 settimanali e che sono state espressamente disposte dal superiore o autorizzate immediatamente dopo il lavoro prestato, ovvero le ore 51, 52, 53 e 54 di una settimana. Il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento del 25 % e non può essere compensato con tempo libero.