Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

Il 1º gennaio 2022 entrerà in vigore la nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) e diversi provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro sui cantieri svizzeri subiranno dei cambiamenti.

Dopo una consultazione allargata, il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha approvato la nuova versione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione, che rispecchia lo stato attuale della tecnica ed è il frutto della collaborazione tra le parti sociali dell'edilizia e la Suva. La struttura dell’Ordinanza sui lavori di costruzione è stata adeguata per facilitarne la comprensione, mentre alcuni capoversi sono diventati nuovi articoli. L’ordinanza è stata interamente aggiornata e rivista anche sul piano redazionale: ciò riguarda anche gli articoli e i capoversi che sono rimasti invariati dal punto di vista dei contenuti. I numeri degli articoli dell’ordinanza sono cambiati.

Tre novità sostanziali

In base all’attuale versione dell’Ordinanza sui lavori di costruzione, la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’infortuni e di malattie professionali o di danni alla salute. Nella versione del 2022 ciò deve essere accompagnato da un piano scritto di sicurezza e di protezione della salute (art. 4).

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori (art. 37).

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un’illuminazione sufficiente (art. 38).

Altre principali modifiche in breve

  • Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21).Si possono effettuare lavori su scale portatili solo se non vi è nessun’altra attrezzatura di lavoro più adatta in termini di sicurezza. A partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m, i lavori su scale portatili devono essere di breve durata e si devono prendere misure di protezione contro le cadute.
  • È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (artt. 12, 44, 45)
  • Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19).
  • Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).
  • Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46).
  • L’obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto è stato esteso (art. 86).