Protezione dei giovani lavoratori - Nuovi limiti d’età e misure accompagnatorie per lavori pericolosi

Come conseguenza all’introduzione del concordato HarmoS, molti giovani iniziano la loro formazione professionale di base già a 15 anni. Per questo il Consiglio federale ha stabilito l’abbassamento dell’età minima per i lavori pericolosi dai 16 ai 15 anni.

Per agevolare la transizione dalla vita scolastica a quella professionale, e per garantire il conseguimento delle mete formative, il Consiglio federale ha ridotto l’età minima per i lavori pericolosi tramite la modifica dell’ordinanza 5 della legge sul lavoro (OLL 5). L’ordinanza riveduta è entrata in vigore nel 2014 e contemplava per noi, come organizzazione del mondo del lavoro (oml), il compito di redigere degli allegati ai piani di formazione per le professioni con lavori pericolosi. Entro metà 2017 i provvedimenti dovevano essere elaborati dall’oml e approvati sia dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI che dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

I Cantoni hanno a disposizione 2 anni per controllare e completare le autorizzazioni per formare apprendisti. Nel caso in cui i termini non vengano rispettati, e i contenuti degli allegati 2 dei piani di formazione non concretizzati, gli apprendisti sotto i 18 anni che frequentano una formazione di base non possono più eseguire lavori pericolosi.

Tirocinio in salute

I lavori pericolosi per i giovani, di principio, sono proibiti. Per le professioni in cui questi lavori sono indispensabili sono previste delle deroghe. Gli apprendisti possono così eseguirli nel caso siano definiti e fissati nelle misure accompagnatorie dell’allegato 2 del piano di formazione, approvato dalla SEFRI e dalla SECO. Questo è il caso per le nostre quattro professioni: installatore elettricista, elettricista di montaggio, telematico e pianificatore elettricista. I lavori pericolosi sono stati determinati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Per stabilire questa classificazione, il DEFR ha considerato che nei giovani apprendisti l’esperienza o la percezione dei pericoli, e di come proteggersi, viene meno rispetto a quella degli adulti. Il processo di realizzazione e approvazione degli allegati ha richiesto dodici ore.

Prima di tutto sono stati definiti i lavori pericolosi presenti nei piani di formazione e nelle prescrizioni del DEFR. In collaborazione con lo specialista per la sicurezza sul lavoro Josef Bühler, sono stati accertati i rischi correlati. Poi è stata fissata la nota per il relativo corso di formazione e i rispettivi contenuti. Si è poi passati agli argomenti, la documentazione per il manuale e per il controllo dell’apprendista.

In seguito gli allegati 2 sono stati corretti e inoltrati alla SEFRI per il riesame. Uno specialista della sicurezza sul lavoro della SECO li ha ulteriormente controllati; le sue osservazioni discusse con Josef Bühler e implementate. E per completare il tutto, si è passati alla traduzione in francese e in italiano.

Il formatore – un esempio

Ai sensi dell’ordinanza sulla formazione professionale e all’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (art. 19 OLL 5) il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.

Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l'educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane. Non solo per quello che concerne la sicurezza, i formatori sono un esempio per gli apprendisti, ma hanno anche uno speciale obbligo assistenziale verso questi giovani. Ne deriva un’istruzione e un accompagnamento nell’esercizio di lavori pericoli adeguati all’età. Le aziende formatrici comunicano agli apprendisti le misure di sicurezza sul lavoro in modo sistematico e comprensibile. Durante le spiegazioni i formatori non devono dimenticare che si stanno rivolgendo a dei giovani che per mancanza d’esperienza non recepiscono molti pericoli.

Le aziende formatrici comunicano agli apprendisti le misure di sicurezza sul lavoro in modo sistematico e comprensibile. Durante le spiegazioni i formatori non devono dimenticare che si stanno rivolgendo a dei giovani che per mancanza d’esperienza non recepiscono molti pericoli.

Appena le misure accompagnatorie specifiche sono state approvate dalla Confederazione, il Dipartimento dell’educazione cantonale informa le aziende formatrici interessate sul controllo dell’autorizzazione per formare apprendisti e notifica i documenti per l’autocertificazione. Quando l’azienda formatrice applica le misure, l’autorizzazione viene completata.

Compiti del formatore/della formatrice:

  • informare sulle regole generali di sicurezza dell’azienda,
  • spiegare il nuovo lavoro, far presente i rischi e le rispettive misure di sicurezza,
  • avvicinare gradualmente ai lavori rischiosi,
  • assicurarsi che l’istruzione sia stata recepita correttamente,
  • all’inizio osservare come l’apprendista svolge il lavoro pericoloso

Questo è un piccolo estratto dei compiti in relazione all’allegato 2. Per facilitarne l’attuazione, sulla pagina web USIE è a disposizione una lista di controllo con i contenuti formativi, le istruzioni e gli attestati di formazione. La lista è valida per tutte e quattro le professioni. Gli attestati di formazione sono necessari solo per i lavori pericolosi definiti nell’allegato 2 della corrispondente professione.