Coronavirus – Informazioni e risposte alle vostre domande

I provvedimenti adottati dal Consiglio federale sono di ampia portata. Influenzano tutti gli ambiti della vita, creano incertezza e domande a cui non c'è risposta.

Per le imprese sollevano soprattutto questioni di tipo giuridico ed economico, ma anche domande relative alla salute e alla protezione dei lavoratori. Questa pagina dovrebbe darle una panoramica delle attuali informazioni della Confederazione e delle decisioni del Consiglio federale. Cerchiamo di fare in modo che questa pagina sia sempre aggiornata, tuttavia vista la situazione attuale non è sempre possibile. Contiamo quindi sulla vostra comprensione e buona volontà, anche nei confronti dei vostri collaboratori.

Il 27 aprile 2020 gli ospedali potranno di nuovo effettuare  tutti gli interventi, anche quelli non urgenti, e gli studi medici  ambulatoriali, i parrucchieri, i saloni di massaggio e i centri estetici  potranno riprendere la loro attività. Potranno inoltre riaprire i  centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di  giardinaggio e i fiorai. Per farlo dovranno tuttavia garantire la  sicurezza dei clienti e dei lavoratori. In una seconda fase, che scatterà l'11 maggio 2020, è prevista la riapertura  delle scuole dell'obbligo, dei negozi e dei mercati. Il Consiglio  federale deciderà in merito nella seduta del 29 aprile 2020. L'8 giugno 2020 è  prevista la ripresa delle attività presenziali nelle scuole medie  superiori, professionali e universitarie. A partire da quella data  potranno riaprire anche le strutture ricreative e per il tempo libero,  quali i musei, le biblioteche, i giardini botanici e zoologici; potrà  inoltre essere allentato il divieto di assembramento. I dettagli di  questa terza fase saranno stabiliti nella seduta del 27 maggio 2020. Il  Consiglio federale non ha ancora preso decisioni in merito a ulteriori  fasi. A partire da quando potranno nuovamente svolgersi manifestazioni  con un grande afflusso di pubblico sarà oggetto di una prossima seduta. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale

Sul sito ch.ch troverete una panoramica di tutte le informazioni fornite dalle autorità federali.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP offre una panoramica e informa di continuo sui provvedimenti e sulle regole di comportamento. Siccome potrebbero essere modificate, consigliamo di consultare il sito regolarmente.

La SUVA ha una hotline (041 419 60 00, LU-VE 8:00-17:00) per domande inerenti alla protezione dei lavoratori sui cantieri. Ulteriori informazioni anche sul sito della SUVA.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR comprende informazioni inerenti alle ripercussioni economiche del coronavirus.

Sul sito della Segreteria di Stato dell'economia SECO si trovano informazioni riguardanti il pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche per le imprese.

Domande giuridiche

Dovere di assistenza e l'obbligo di continuare a versare il salario

Come datore di lavoro lei ha il dovere di assistenza nei confronti dei suoi collaboratori, significa che deve intraprendere delle misure per la protezione della loro salute. Ne fanno parte anche le raccomandazioni (cfr. sito dell'UFSP e relativa la campagna dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP inerenti all'auto-isolamento e auto-quarantena.

L'obbligo di continuare a versare il salario sussiste nei seguenti casi:

  • Chiusura delle scuole:
    Se il lavoratore deve occuparsi dei figli a causa della chiusura delle scuole decisa dal Consiglio federale il salario deve essere versato per un periodo limitato. Tuttavia il lavoratore deve organizzarsi per evitare assenze prolungate (cfr. punto 7 FAQ della SECO). Il concetto "periodo limitato" è attualmente in discussione. Infatti non è ancora chiaro se la Confederazione pagherà un indennizzo tramite l'indennità per perdita di guadagno.
     
  • Chiusura dell'azienda disposta dalle autorità:
    Quando un'azienda viene chiusa o messa in quarantena dalle autorità cantonali deve continuare comunque a versare il salario ai lavoratori (Motivazione: l'impresa deve sostenere un certo rischio d'esercizio ed economico). Tuttavia i lavoratori devono recuperare il tempo di lavoro "perso" a causa dell'obbligo di fedeltà (cfr. punto 19 FAQ della SECO).

     
  • Chiusura dell'azienda "volontaria":
    Se invece si decide di chiudere parzialmente o completamente l'attività, allora sussiste l'obbligo di continuare a versare il salario. I lavoratori non sono tenuti a recuperare il tempo di lavoro (cfr. punto 27 FAQ della SECO).
     
  • Ulteriori casi in cui il datore di lavoro deve versare il salario:
    - Il lavoratore si ammala in vacanza e non è in grado di viaggiare.
    - Il lavoratore si ammala di covid-19 durante le vacanze e non è in grado di viaggiare.
    - L'impresa deve chiudere a causa di problemi per mancate forniture.
    - Il lavoratore deve occuparsi di un figlio ammalato di covid-19.
    - Per precauzione lei spedisce a casa i lavoratori o chiude l'azienda.
    - Lei rifiuta le misure di protezione e l'uso di prescrizioni igieniche.

Nessun obbligo di continuare a versare il salario sussiste per contro nelle seguenti situazioni:

  • Limitazione dei trasporti pubblici o evitare l'uso dei trasporti pubblici:  
    Il Consiglio federale consiglia di evitare l'uso dei trasporti pubblici. Le aziende sono quindi incoraggiate a rendere possibile il telelavoro. Nel caso sia possibile (amministrazione pubblica, pianificazione, ecc.) allora sussiste l'obbligo di versare il salario. Non vi è tuttavia alcun obbligo di continuare a versare il salario nel caso in cui il lavoratore non riesca a raggiungere il posto di lavoro per eventuali restrizioni (cfr. punto 6 FAQ della SECO).
     
  • Chiusura della frontiera e luogo di residenza sotto quarantena:  
    A causa dei requisiti di legge non vi è alcun obbligo di continuare a versare il salario se il lavoratore non può presentarsi al lavoro a causa della chiusura della frontiera o della quarantena del luogo di residenza. L'assenza corrisponde a un'assenza giustificata. Si può presumere che questa venga discussa di nuovo nelle prossime settimane.
     
  • Il salario non è dovuto se:  
    - il lavoratore non può ritornare dalle vacanze, visto che le autorità locali non autorizzano gli espatri e chiudono le frontiere (causa di forza maggiore).
    - il lavoratore è una persona timorosa e si rifiuta di lavorare in via precauzionale per paura del contagio (rifiuto del lavoro).
    - il lavoratore per paura non manda il figlio all'asilo ma lo cura a casa e perciò manca dal lavoro.

Domande finanziarie

Pacchetto di aiuto

Il Consiglio federale ha messo a disposizione 10 miliardi per il lavoro ridotto e quale aiuto immediato all'economia. Affinché la sua azienda posso inoltrare la domanda, devono essere soddisfatte diverse condizioni: le trova pubblicate sul sito della SECO. Per ulteriori domande si rivolga agli enti cantonali preposti o alla cassa di disoccupazione.

Tra l'altro sono comprese:  

  • Liquidità per aiutare le imprese
    PMI esse devono ottenere rapido accesso ai crediti per sopperire alla mancanza di liquidità causata dal coronavirus. Le imprese colpite possono chiedere alle rispettive banche crediti transitori corrispondenti al massimo al dieci per cento della loro cifra d’affari annua o a 20 milioni di franchi al massimo. Occorre soddisfare alcuni criteri minimi (nello specifico l’azienda deve dichiarare di subire perdite di fatturato sostanziali in seguito alla pandemia di coronavirus). Crediti fino a 500 000 franchi, garantiti al 100 per cento dalla Confederazione, vengono erogati senza lungaggini burocratiche e in breve tempo. Il tasso d’interesse è fissato allo zero per cento. Il modulo per la richiesta di credito sarà disponibile sul sito covid19.easygov.swiss (da 26 marzo). Per crediti transitori d’importo superiore a 500 000 franchi valgono altre regole. Il Consiglio federale consente anche a PostFinance (nel senso di una misura limitata) di mettere a disposizione dei suoi clienti aziendali l’accesso a crediti fino a 500 000 franchi, senza incorrere in lungaggini burocratiche. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale.
  • Estensione e semplificazione del lavoro ridotto
    Le modalità per l'indennità per lavoro ridotto (ILR) vengono estese. Può così essere corrisposta alle persone con un lavoro a tempo determinato, con un contratto interinale o per chi ha un contratto di tirocinio. Inoltre sarà semplificata. Informazioni dettagliate le trovate sul sito di lavoro.swiss
  • Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti
    Hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno i genitori che devono interrompere l'attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico. Le indennità sono corrisposte in analogia alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisponde all'80% del reddito e non può superare i CHF 196.- al giorno.
  • Fideiussioni per PMI 
    Alle PMI confrontate con ristrettezze finanziarie sono messi a disposizione da subito fino a 580 milioni di franchi sotto forma di crediti bancari garantiti.

Provvedimento nell’ambito della previdenza professionale

Il Consiglio federale ha inoltre deciso che i datori di lavoro saranno temporaneamente autorizzati ad attingere alle riserve dei contributi da essi accumulate per pagare i contributi della previdenza professionale dei loro dipendenti. I datori di lavoro potranno così superare più facilmente eventuali problemi di liquidità e i lavoratori non subiranno alcuna ripercussione: i datori di lavoro continueranno a detrarre dal salario dei loro dipendenti la quota dei contributi a carico dei lavoratori, come in tempi normali, e gli istituti di previdenza accrediteranno a questi ultimi la totalità dei contributi.

Indennità per lavoro ridotto

Il lavoro ridotto è uno strumento centrale per arginare le conseguenze economiche del coronavirus. È parte del sopraccitato pacchetto di misure. Le seguenti nuove misure sono:

  • Indennità per lavoro ridotto ai dipendenti con un contratto a tempo indeterminato e a coloro che sono al servizio di un’agenzia di lavoro interinale
  • Indennità per lavoro ridotto per persone con un contratto di tirocinio
  • Indennità per lavoro ridotto a coloro che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (per esempio in una Sagl)
  • Il termine di attesa per l’ILR è stato abolito
  • I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.  
  • Nuove disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti dell‘ILR 

Indennità per perdita di guadagno

Il 20.03.2020 Il Consiglio federale ha deciso le misure per frenare le conseguenze economiche dell’ulteriore diffusione del Coronavirus per le imprese e i dipendenti colpiti.

Il Consiglio federale ha deciso, tra l'altro, una nuova compensazione per la perdita di guadagno in caso di misure contro il coronavirus, che sarà pagata dal fondo di compensazione allo stesso modo dei pagamenti dell’IPG.

Hanno diritto all'indennità giornaliera le persone che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alle seguenti misure:

  • I genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita. Poiché nel caso  dei genitori di figli con disabilità questo limite di età risulta  problematico, il Consiglio federale ha deciso di portarlo a 20 anni. Avranno  così diritto all’indennità i genitori di giovani che frequentano una  scuola speciale o che ricevono un supplemento per cure intensive  dell’AI. La condizione è che la chiusura della scuola speciale oppure  della scuola o del centro d’integrazione sia dovuta ai provvedimenti  adottati per combattere il coronavirus. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale.
  • Le persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena; (Certificato medico "quarantena corona" obbligatorio). Per le persone a rischio non sussiste nessun diritto all'indennità corona; in questo caso il datore di lavoro è obbligato a continuare a pagare il salario.
  • Indipendenti che, a seguito della chiusura di attività ordinato dal Consiglio federale o del divieto di svolgere manifestazioni, subiscono una perdita di guadagno. In questa categoria sono considerati anche le artiste e gli artisti indipendenti.

Il risarcimento viene corrisposto mensilmente e retroattivamente per il mese precedente. Il primo pagamento sarà probabilmente all'inizio di aprile, retroattivamente per il mese di marzo. Spida vi preghe di non inviare ancora nessuna domanda, informerà non appena potrà accettare le domande.

Misure per evitare fallimenti

Il Consiglio federale intende evitare i fallimenti dovuti al coronavirus e la conseguente perdita di posti di lavoro. L’ordinanza adottata entrerà in vigore il 20 aprile 2020. L’ordinanza prevede due regolamentazioni provvisorie: l’esenzione temporanea dall’avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio e l’introduzione di una moratoria temporanea COVID 19. Entrambe le misure mirano a proteggere dal fallimento le imprese confrontate a problemi di liquidità unicamente a causa della crisi dovuta al coronavirus. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale

Suva: Proroga del termine di pagamento e rinuncia al premio in caso di lavoro ridotto

Considerati gli elevati oneri economici e di personale che le aziende assicurate devono sostenere a causa dell'epidemia di coronavirus, la Suva rinuncia con effetto immediato alla riscossione di interessi di mora per ritardato pagamento. Inoltre non vengono spediti solleciti o avviate esecuzioni.

Queste misure sono per ora in vigore fino al 30 giugno 2020 e saranno prorogate a seconda degli sviluppi dell'attuale situazione eccezionale. Anche al termine del periodo di sospensione la Suva proporrà ai propri assicurati, nei limiti delle disposizioni di legge, delle modalità di pagamento realistiche e adeguate.

Inoltre, la Suva rinuncia ai premi dell'assicurazione infortuni professionali sui salari che sono coperti dall'indennità per lavoro ridotto. Nella dichiarazione dei salari deve essere indicata come finora l'intera massa salariale (100 per cento). Tuttavia, il tasso di premio dell'assicurazione infortuni professionali sulla parte dei salari coperti dall'indennità per lavoro ridotto è dello 0 per cento.

Facilitazione del pagamento nell’ambito delle tasse e dei tributi

A causa dell’attuale «situazione straordinaria», il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato misure anche nell’ambito delle tasse e dei tributi, decidendo di rinunciare temporaneamente alla riscossione degli interessi di mora.

In virtù di queste misure, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, di speciali imposte sul consumo, di tasse d’incentivazione e tributi doganali. L’imposta preventiva e le tasse di bollo sono escluse da questa rinuncia agli interessi di mora. Di conseguenza, per queste imposte l’interesse di mora previsto per legge sugli importi pagati in ritardo è tuttora dovuto.

Per l’imposta federale diretta la rinuncia agli interessi di mora si applica dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Le altre disposizioni vigenti rimangono invariate. In particolare devono essere rispettati i termini stabiliti per la riscossione delle imposte. Le leggi fiscali prevedono però agevolazioni per i pagamenti. Qualora il pagamento entro il termine stabilito dovesse essere particolarmente gravoso, su domanda l’autorità fiscale può accordare una proroga del termine o pagamenti rateali.

Se per motivi rilevanti non è stato possibile rispettare un termine, l’autorità fiscale può ristabilire su domanda un altro termine.

Per evitare casi di rigore, l’AFC interpreterà tali disposizioni con grande tolleranza. In considerazione della durata incerta dell’attuale «situazione straordinaria», l’AFC non può però sospendere i suoi lavori. Continuerà quindi a emettere decisioni che comporteranno la fissazione di termini legali. Anche l’invio di solleciti, diffide e fatture per il pagamento degli interessi (tenendo conto degli attuali tassi d’interesse) non verrà sospeso.

L’AFC prenderà tutte le misure necessarie affinché il disbrigo dei procedimenti fiscali possa svolgersi senza ostacoli anche nella situazione attuale. Potete continuare a presentare le vostre richieste, anche per e-mail.

Proroga del termine per il pagamento delle pigioni di locali d’abitazione o commerciali

Viste le circostanze attuali, aumenta fortemente il rischio di mora nel pagamento delle pigioni di locali d’abitazione o commerciali e, di conseguenza, quello di ingiunzioni e disdette. Per ridurre le tensioni, il Consiglio federale proroga ora da 30 a 90 giorni il termine previsto all’articolo 257d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) per i locali d’abitazione o commerciali in mora nel pagamento a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus. La proroga del termine vale per le pigioni e le spese accessorie che giungono a scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 31 maggio 2020. Alle stesse condizioni viene prorogato da 60 a 120 giorni il termine di pagamento di «fitti» scaduti previsto all’articolo 282 capoverso 1 CO. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale.

Sospensione temporanea degli interessi di mora sui contributi arretrati

Le assicurazioni sociali del primo pilastro, ovvero l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) nonché l’assicurazione contro la disoccupazione (AD), si basano sul sistema di ripartizione. In questo sistema, i datori di lavoro devono pagare per principio mensilmente i contributi salariali alle casse di compensazione e i lavoratori indipendenti devono versare i propri contributi trimestralmente. Le casse di compensazione impiegano immediatamente i contributi riscossi per finanziare le prestazioni correnti. Per questo motivo fatturano mensilmente i contributi anche durante la crisi del coronavirus.

Per sgravare le imprese e i lavoratori indipendenti durante la situazione straordinaria, fino al 30 giugno 2020 AVS, AI, IPG e AD rinunceranno in modo generalizzato ad addebitare interessi di mora sui contributi arretrati. Questa disposizione ha effetto retroattivo dal 21 marzo 2020. Il debito contributivo resterà tuttavia invariato e dovrà essere rimborsato integralmente. Dal 1° luglio 2020 le casse di compensazione ricominceranno a inviare diffide per i contributi ancora arretrati a quel momento e in caso di mancato pagamento avvieranno, se del caso, la procedura di esecuzione.

Domande relative alla salute aziendale

Così ci proteggiamo!

Si assicuri che i suoi collaborati applichino le raccomandazioni della campagna UFSP "Così ci proteggiamo! Le semplici regole di comportamento e di igiene permettono di contenere la diffusione del coronavirus, esse sono:

  • Lavarsi accuratamente le mani.
  • Evitare le strette di mano.
  • Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.
  • Tenersi a distanza.
  • Novità: restare a casa.
  • Prima di andare dal medico o al pronto soccorso annunciarsi sempre per telefono.

Oltre alle regole sopraccitate raccomandiamo di disinfettare regolarmente gli attrezzi, le maniglie delle porte, i corrimano delle scale e i veicoli. Da evitare anche cibi non confezionati o non lavabili in aree comuni (biscotti, noccioline, ecc.). Trascorrete le pause caffè o il pranzo insieme, ma mantenete la necessaria distanza. Tenete presente la distanza anche durante le riunioni o nella scelta della relativa sala. 

Ulteriori raccomandazioni le trova sul nostro "flyer" per l'applicazione delle regole di comportamento e di igiene in azienda.

Rispetti le raccomandazioni e si assicuri che anche i suoi collaboratori, i colleghi e gli apprendisti le rispettino.

Persone particolarmente a rischio

Come datore di lavoro lei deve proteggere le persone particolarmente a rischio (cfr. Raccomandazioni per il mondo del lavoro dell'UFST). Si tratta delle persone con più di 65 anni o chi soffre di una patologia pregressa come ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, sistema immunitario debole (immunosoppressione) e cancro.

Il Consiglio federale ha perciò precisato la definizione sia di  questa categoria di persone sia delle misure di protezione necessarie Ai sensi degli art. 10b e 10c dell'ordinanza 2 COVID-19 (stato 17.04.2020). Il  datore di lavoro è tenuto a permettere ai lavoratori particolarmente a  rischio di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, se necessario  assegnando loro un lavoro alternativo. Qualora fosse indispensabile la  loro presenza in sede, il datore di lavoro deve proteggerli adeguando le  procedure interne o la loro postazione di lavoro. I lavoratori  particolarmente a rischio possono rifiutare un lavoro assegnato loro se  considerano troppo elevati i rischi per la propria salute. Se non è  possibile farli lavorare da casa o in sede, il datore di lavoro li pone  in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio. In questi  casi può esigere un certificato medico che attesti l'appartenenza del  lavoratore alla categoria delle persone particolarmente a rischio.

Anche se sussiste la possibilità di impiegare le persone particolarmente a rischio applicando tutte le regole, raccomandiamo di porle in congedo. Come datore di lavoro responsabile adempie così alla suo dovere di assistenza e aiuta questo gruppo di persone nell'applicazione delle raccomandazioni della Confederazione ("Restare a casa").

Istruzioni del UFSP su auto-isolamento e auto-quarantena

A causa del forte aumento di casi di COVID-19 in Svizzera, vi è una maggiore probabilità che una persona affetta da una malattia respiratoria sia stata contagiata dal nuovo coronavirus.

In caso di sintomi di un'infezione respiratoria acuta, che può essere causata dal nuovo coronavirus (SARSCoV-2), o in caso di una malattia confermata mediante test di laboratorio, il ricovero non è necessario perché la condizione generale è buona. D'altra parte, l'isolamento in casa per almeno 10 giorni è necessario per evitare che altre persone siano contagiate.

Le persone che vivono nella stessa casa o che hanno contatti intimi devono essere messe in quarantena a casa (autoquarantena). Anche questo dura almeno 10 giorni dal momento dell'isolamento del malato. L'autoquarantena impedisce la trasmissione del virus a persone appartenenti alla stessa famiglia e alla stessa popolazione.

Promemoria del SECO su COVID-19 - Obbligo di diligenza del datore di lavoro

La SECO e l'USFP hanno elaborato un nuovo promemoria per informare i datori di lavoro sull'applicazione dei loro obblighi e la protezione della salute nel contesto dell'attuale epidemia. Visto l'art. 6 della legge sul lavoro (LL) il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei lavoratori. Deve prendere tutti i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. A causa del dilagare di questa pandemia deve inoltre assicurarsi di rispettare e applicare durante il lavoro le prescrizioni del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Il nuovo documento si riferisce a situazioni lavorative in cui i collaboratori hanno rare occasioni di venire in contatto con persone infette. In altre situazioni lavorative, ambito sanitario, potrebbero essere necessarie delle misure più rigorose e impegnative.

Raccomandazioni generali

L'ufficio federale della sanità pubblica UFSP raccomanda ai datori di lavoro:  

  • essere tolleranti nella richiesta del certificato medico e chiederlo non prima del quinto giorno.
  • informare i collaboratori sulle misure di protezione personali e riferite al posto di lavoro, che devono essere adattate all'ordinanza e alle raccomandazioni.
  • consentire ai collaboratori di non viaggiare più sui mezzi pubblici nelle ore di punta.
  • concedere ai dipendenti orari di lavoro il più flessibili possibile e consentire il telelavoro.
  • attivare immediatamente il sistema di gestione della continuità operativa (Business Continuity Management, BCM). Come base è disponibile il Manuale per la preparazione aziendale (Piano pandemico).

Domande sul lavoro nei cantieri e in azienda

Lavoro nei cantieri

Il Consiglio federale si è espresso contro una chiusura generale dei cantieri e dell'industria. Visto l'art. 7d dell'ordinanza 2 COVID-19 le raccomandazioni dell'Ufficio federale per la sanità pubblica devono essere rispettate. Soprattutto il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5 persone. Per l'applicazione di queste direttive la SECO ha pubblicato una lista di controllo. La Suva ha pubblicato i relativi dettagli.

La SUVA ha una hotline (041 419 60 00, LU-VE 8:00-17:00) per domande inerenti alla protezione dei lavoratori sui cantieri. Ulteriori informazioni anche sul sito della SUVA.

Lavori di assistenza tecnica o in azienda

Fino a che il Cantone non dispone diversamente, può eseguire il suo lavoro come di consueto. Potrà essere autorizzato a riaprire il suo negozio l'11 maggio.

Riparazioni presso clienti privati possono essere effettuate. In questi casi raccomandiamo di contattare telefonicamente il cliente in anticipo. Chiarisca se la riparazione è veramente necessaria o se può essere posticipata. Chiarisca inoltre se il cliente fa parte di un gruppo a rischio. Se è il caso faccia particolarmente attenzione. Mantenga sempre la distanza sociale (il cliente può attendere in un altro locale). Il rapporto firmato va consegnato al cliente solo dopo aver lavato o disinfettato le mani e il cliente deve firmarlo con una penna sua. Raccomandiamo inoltre di disinfettare regolarmente tutti gli attrezzi di lavoro, i veicoli, le superfici di lavoro, ecc. (cfr. flyer "Applicazione delle regole di comportamento e di igiene in azienda").

In casi eccezionali sono possibili ulteriori messure nei Cantoni

Se a causa della situazione epidemiologica sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può autorizzare un Cantone a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di interi settori dell'economia. Le aziende che plausibilmente attuano i provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento sociale possono tuttavia continuare a esercitare la loro attività. Un Cantone può presentare una domanda di autorizzazione se, anche dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni, non dispone più di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria, se è altamente probabile che i settori economici interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione prescritti e se il loro funzionamento è compromesso perché vengono a mancare i lavoratori frontalieri. Le parti sociali devono inoltre approvare la decisione del Cantone e devono essere garantiti sia l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano sia l'approvvigionamento delle strutture sanitarie. Se i provvedimenti adottati vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, decade per il Cantone il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione. All'origine di questa regolamentazione vi è la decisione del Cantone Ticino di chiudere per un periodo limitato le aziende e i cantieri. Informazioni in merito si trovano nel comunicato stampa del Consiglio federale.

FAQ del ESTI

L'ESTI ha pubblicato delle FAQ su domande relative al virus corona. Questi saranno continuamente integrati e aggiornati. Poiché la situazione può cambiare regolarmente e l'ESTI deve rimanere agile, le correzioni sono inevitabili. Pertanto le FAQ devono essere visitate regolarmente. Potete trovare le FAQ direttamente sul sito web dell'ESTI.

Informazioni della KBOB

In considerazione della situazione straordinaria causata dalla diffusione del coronavirus in Svizzera, la KBOB formula delle raccomandazioni e, laddove necessario, redige schede informative destinate ai propri membri per aiutarli a risolvere eventuali questioni relative agli acquisti e ai contratti.

Le raccomandazioni della KBOB «Coronavirus. Margine di manovra volto ad attenuare gli effetti per l’economia svizzera nell’ottica del settore degli acquisti pubblici» sono coordinate con quelle della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi.

La scheda informativa della KBOB del 5 maggio 2020 «COVID-19. Esecuzione dei lavori nella situazione straordinaria secondo l’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020: indicazioni pratiche sui diritti derivanti dalla Norma SIA 118 [2013]» intende fornire indicazioni alle parti coinvolte nei progetti di costruzione su come tenere conto concretamente nell’offerta dei provvedimenti richiesti in questa situazione straordinaria nonché su come attuare, controllare e qualificare nei contratti tali provvedimenti.

Domande relative superfici di vendita

Raccomandazioni

L'11 maggio 2020 le aziende del settore elettrico potranno probabilmente aprire le propriej superfici di vendita. Per la riapertura dovranno elaborare e attuare un piano di protezione che riduca al minimo il rischio di trasmissione per i clienti e le persone che lavorano nella struttura (art. 6a cpv. 1 Ordinanza 2 COVID-19). Le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione saranno definiti dall'UFSP in collaborazione con la SECO. In particolare, devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

  • Rispettare le Regole di comportamento e di igiene dell'UFSP anche nelle superfici di vendita (cfr. anche promemoria EIT.swiss Così ci proteggiamo! Applicazione delle regole di comportamento e di igiene in azienda).
  • Appendere nella superfice di vendita indicazioni/manifesti inerenti alle regole di igiene e di distanza (all'entrata, alla cassa e dove c'è buona visibilità), rendere attenti in particolare sulla distanza sociale di 2 metri.
  • Mettere a disposizione del disinfettante all'entrata per i clienti e presso le casse per i collaboratori. 
  • Richiedere il pagamento senza contanti. Disinfettare il terminale dopo ogni utilizzazione.
  • I collaboratori alla cassa possono venire protetti ulteriormente con un pannello di plexiglas.
  • Disinfettare regolarmente le maniglie delle porte, i touchscreen, i corrimano.
  • Regola concernente il numero di persone (compreso il personale di vendita) in negozio: 10m2 per persona. La distanza sociale minima di 2m deve essere rispettata. All'entrata informare sul numero massimo di persone ammesse. Nel caso ci siano troppi clienti, richiedere a quelli nuovi di attendere all'esterno.
  • I lavoratore particolarmente a rischio non devono essere occupati alla casa. Come datore di lavoro ha un obbligo di assistenza particolare verso queste persone.   

Modello di piano di protezione

EIT.swiss ha creato questo modello di piano di protezione per le aziende con negozi sulla base del modello della SECO. Descrive quali prescrizioni minime devo essere soddisfatte dai negozi affinché possano aprire l'11 maggio. Le disposizioni servono a stabilire misure di protezione interne all'azienda da attuare con la collaborazione dei lavoratori. 

Domande relative al processo di qualificazione 2020

Esami finali di tirocinio coordinati a livello nazionale

Sotto la direzione del Consiglio federale, il governo federale, i Cantoni e le parti sociali hanno concordato una soluzione coordinata a livello nazionale durante la straordinaria riunione nazionale di formazione professionale del 9 aprile 2020. Questo per consentire agli apprendisti di completare le loro qualifiche professionali al termine della loro formazione. L'obiettivo è garantire la salute e la protezione di tutte le persone coinvolte.

Conoscenze professionali (esami regolari)

Non si svolgono i seguenti esami: Conoscenze professionali in forma scritta e orale, così come l'istruzione generale. Si applicano le note della scuola professionale.

Esami pratici

Abbiamo fatto domanda per le seguenti varianti per l'esame pratico:

Variante 2 - Installatore/trice elettricista AFC, Telematico/Telematica AFC, Elettricista di montaggio AFC,
Variante 1 - Pianificatore/trice elettricista AFC

Queste varianti sono state approvate dalla SEFRI il 17 aprile 2020.
Rispettare le direttive del PDQ esame 2020 EIT.swiss.

Direttive del processo di qualificazione esame 2020 EIT.swiss

Ciò vale anche per le persone fuori di un tirocinio regolamentato e per le persone che devono ripetere l'esame secondo Ofor (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base) 2015 o Ofor 2006.

I seguenti punti della direttiva per la procedura di qualificazione fanno parte dell'esame:

Installatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1     Compiti e funzioni aziendali; tecnica di lavorazione  
  • Pos. 2     Documentazione tecnica
  • Pos. 3     Impianti a corrente forte e debole
  • Pos. 4     Apparecchiature assiemate
  • Pos. 5     Circuiti di comando e automazione degli edifici
  • Pos. 6     Ricerca guasti e misure
  • Pos. 7     Tecnica di comunicazione

Elettricista di montaggio AFC

  • Pos. 1     Compiti e funzioni aziendali; tecnica di lavorazione
  • Pos. 2     Documentazione tecnica
  • Pos. 3     Impianti a corrente forte
  • Pos. 4     Apparecchiature assiemate
  • Pos. 5     Impianti a corrente debole
  • Pos. 6     Controlli e misure

Pianificatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1     Documentazione tecnica
  • Pos. 2     Distribuzione di energia
  • Pos. 3     Progettare un’installazione
  • Pos. 4     Circuiti di comando e automazione degli edifici
  • Pos. 5     Tecnica di comunicazione

Telematico/Telematica AFC

  • Pos. 1     Compiti e funzioni aziendali; tecnica di lavorazione
  • Pos. 2     Documentazione tecnica
  • Pos. 3     Telecomunicazione
  • Pos. 4     Progetto PBX
  • Pos. 5     Informatica
  • Pos. 6     Tecnica di reti
  • Pos. 7     Cablaggio universale di comunicazione
  • Pos. 8     Tecnica degli elettrosistemi

Ciò vale per le persone fuori di un tirocinio regolamentato e per le persone che devono ripetere l'esame secondo Ofor (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base) 2015.

Nota delle conoscenze professionali:

Questa nota è il risultato di una discussione tecnica in conformità con le direttive per la procedura di qualificazione.

Installatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 20 Minuti
  • Pos. 2 - Regole della tecnica - 20 Minuti
  • Pos. 6 - Tecnica degli elettrosistemi, conoscenze tecnologiche di base incluse - 30 Minuti

Elettricista di montaggio AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 15 Minuti
  • Pos. 2 - Regole della tecnica - 15 Minuti
  • Pos. 6 - Tecnica degli elettrosistemi, conoscenze tecnologiche di base incluse - 30 Minuti

Pianificatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 30 Minuti
  • Pos. 2 - Regole della tecnica - 30 Minuti
  • Pos. 3- Tecnica degli elettrosistemi, conoscenze tecnologiche di base incluse - 30 Minuti

Telematico/Telematica AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 20 Minuti
  • Pos. 3 - Telematica e tecnica delle reti - 45 Minuti
  • Pos. 5 - Tecnica degli elettrosistemi - 25 Minuti

Ciò vale per le persone che devono ripetere l'esame secondo Ofor (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base) 2006.

Nota delle conoscenze professionali:

Questa nota è il risultato di una discussione tecnica in conformità con le direttive per la procedura di qualificazione

Installatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 20 Minuti
  • Pos. 3 - Regole della tecnica - 25 Minuti
  • Pos. 4 - Tecnica degli elettrosistemi – 25 Minuti
  • Pos. 5 – Tecnica di comunicazione - 20 Minuti


Pianificatore/trice elettricista AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 30 Minuti
  • Pos. 3 - Regole della tecnica - 30 Minuti
  • Pos. 4 - Tecnica degli elettrosistemi - 30 Minuti
  • Pos. 5 – Tecnica di comunicazione - 20 Minuti


Telematico/Telematica AFC

  • Pos. 1 - Tecnica di lavorazione - 20 Minuti
  • Pos. 4 - Telematica e tecnica delle reti - 40 Minuti
  • Pos. 5 - Tecnica degli elettrosistemi - 30 Minuti

Direttive per l'implementazione delle procedure di qualificazione 2020

Secondo le informazioni SEFRI del 31 marzo 2020, gli esami pratici devono essere svolti nell'ambito del processo di qualificazione in conformità con le misure di protezione appropriate.

SFERI ha approvato le seguenti varianti per l'esame pratico: Variante 2 - Installatore/trice elettricista AFC, Telematico/Telematica AFC, Elettricista di montaggio AFC, Variante 1 - Pianificatore/trice elettricista AFC

Le seguenti informazioni, istruzioni e il foglio informativo per i datori di lavoro sono parte integrante di queste direttive:

Gli esami devono essere eseguiti secondo queste direttive:

  • Un massimo di cinque candidati iniziano gli esami, il secondo gruppo inizia 10 minuti dopo) - Scopo: "Distanziamento sociale" prima dell'esame.
  • Il numero di candidati per aula dipende dalla situazione locale. Devono essere rispettate le istruzioni del UFSP e il contenuto del promemoria per i datori di lavoro - Protezione della salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS (COVID-19).
  • Autodichiarazione dello stato di salute dei candidati.
  • Tutti i candidati e gli esperti ricevono un disinfettante personale per la durata dell'esame.
  • Le maschere protettive sono rese disponibili a tutti i candidati ed esperti. L'obbligo della maschera protettiva si applica per tutta la durata del esame a e anche durante lo smontaggio e la pulizia.
  • Le stazioni di disinfezione devono essere installate agli ingressi e alle uscite dei luoghi degli esami.
  • La distanza di sicurezza di almeno 2 m deve essere mantenuta per l'intero esame.
  • Le pause e il pranzo devono essere organizzati in orari diversi (gruppi con un massimo di 5 persone).
  • I supervisori assicurano sempre che venga mantenuta la distanza di sicurezza di 2 m tra le persone.
  • I documenti scritti dei candidati vengono depositati dai candidati nei contenitori previsti al termine del rispettivo esame.
  • I contenitori con i documenti d'esame devono rimanere chiusi per 48 ore.
  • Deve essere disponibile un numero sufficiente di servizi igienici. Questi devono essere puliti regolarmente.
  • I disinfettanti devono essere sempre disponibili in tutti i servizi igienici.
  • Gli esperti disinfettano regolarmente le mani. Sempre prima di andare al prossimo candidato.
  • Aprire le finestre delle sale d'esame ogni ora per circa 10 minuti.
  • Prima dell'esame, informare i candidati e gli esperti che sono responsabili del rispetto delle misure di protezione della salute-

Idee per l'implementazione e ulteriori informazioni:

  • Tutti i Cantoni e i centri dei corsi dovrebbero supportare queste direttive.
  • Poiché le lezioni della scuola professionale e i corsi interaziendali non si svolgono, ci sono abbastanza aule disponibili.
  • Negli esami pratici, dovrebbe essere utilizzato solo ogni secondo posto d'esame.
  • Se possibile, gli esami orali nell'ambito del lavoro pratico dovrebbero includere un proiettore, una lavagna, una telecamera da tavolo, ecc. -  La distanza di sicurezza di 2 m deve essere sempre rispettata.
  • Queste direttive si applicano a tutti e devono essere osservate anche durante le correzioni degli esami.
  • I gruppi candidati agli esami pratici possono essere formati con candidati della stessa azienda.

Domande relative alla formazione professionale superiore FPS

Posticipazione degli esami di professione e professionali superiori di Interlaken

La commissione per la garanzia della qualità CGQ applica le raccomandazioni della Confederazione per contrastare il coronavirus. I seguenti esami di professione e professionali superiori sono annullati e rinviati.

  • N. esame: HE192
    Tipo esameInstallatore elettricista dipl.
    Data esame (vecchia): 21.04. – 22.04.2020
    Data esame (nuova): 12.01. – 13.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: HE193
    Tipo esameInstallatore elettricista dipl.
    Data esame (vecchia): 23.04. – 24.04.2020
    Data esame (nuova): 14.01. – 15.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BE213
    Tipo esameElettricista capo progetto
    Data esame (vecchia): 28.04. – 29.04.2020
    Data esame (nuova): 19.01. – 20.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BE214
    Tipo esameElettricista capo progetto
    Data esame (vecchia): 30.04. – 01.05.2020
    Data esame (nuova): 21.01. – 22.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BS542
    Tipo esameConsulente in sicurezza eletr.
    Data esame (vecchia): 05.05.2020
    Data esame (nuova): 26.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BS543
    Tipo esameConsulente in sicurezza eletr.
    Data esame (vecchia): 06.05.2020
    Data esame (nuova): 27.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: PX71
    Tipo esamePraxisprüfung
    Data esame (vecchia): 07.05. – 08.05.2020
    Data esame (nuova): 28.01. – 29.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BS544
    Tipo esameConsulente in sicurezza eletr.
    Data esame (vecchia): 07.05.2020
    Data esame (nuova): 28.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: BS545
    Tipo esameConsulente in sicurezza eletr.
    Data esame (vecchia): 08.05.2020
    Data esame (nuova): 29.01.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: HE194
    Tipo esameInstallatore elettricista dipl.
    Data esame (vecchia): 12.05. – 13.05.2020
    Data esame (nuova): 02.02. – 03.02.2021
    Luogo: Interlaken
     
  • N. esame: HE195
    Tipo esameInstallatore elettricista dipl.
    Data esame (vecchia): 14.05. – 15.05.2020
    Data esame (nuova): 04.02. – 05.02.2021
    Luogo: Interlaken

Ulteriori esami di professione e professionali superiori a partire da giugno 2020

Secondo il contesto attuale gli esami di professione e professionali superiori previsti nei prossimi mesi di giugno e luglio a Oberschan si svolgeranno come previsto. Questo vale anche per tutti gli ulteriori esami del 2020. 

Poiché la SEFRI consente ancora l'esecuzione di esami nella formazione professionale superiore e il processo di allentamento del Consiglio federale del 16 aprile 2020 consente l'esecuzione degli esami a partire dal 15 giugno 2020, le date d'esame previste vengono rispettate.