Occupazione di stranieri senza permesso

Un datore di lavoro ha dato lavoro per diversi giorni a un potenziale lavoratore senza permesso. Il lavoratore ha assicurato al datore di lavoro di essere in possesso di un permesso e di disporre di esperienza professionale in qualità di elettricista in Svizzera. Ha anche dichiarato di avere il permesso a casa.

Nella figura si vedono due figure in bronzo che pescano a Búzios, in Brasilien.

Fidarsi è bene, controllare è meglio
Durante un’ispezione a un cantiere, l’autorità preposta al controllo ha rilevato che un potenziale collaboratore ha lavorato più giorni in un cantiere senza permesso di lavoro. L’azienda di installazioni elettriche voleva accertarsi, prima di reperire un permesso e stipulare un contratto di lavoro, che il collaboratore fosse conforme ai requisiti e quindi lo ha fatto lavorare in prova. L’installatore elettrico ha creduto all’affermazione del candidato di avere un permesso a casa. In seguito è stato però accertato che il candidato non aveva affatto un permesso.
Per aver dato intenzionalmente lavoro a stranieri senza il permesso di lavoro, il datore di lavoro in questione è stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale pari a 40 aliquote giornaliere da CHF 300 (= CHF 12 000), con sospensione della pena per 2 anni. A questo si è aggiunta una condanna al pagamento delle spese giudiziarie e processuali per un importo complessivo di CHF 2400.

Non è servito neanche l’avvocato
L’installatore elettrico che ha commesso il fatto ha ricevuto un’ordinanza penale notificata dal pubblico ministero, contro la quale ha presentato invano opposizione. Le persone straniere che intendono esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessitano di un permesso a prescindere dalla durata del soggiorno. Si considera attività lucrativa, qualunque attività, come dipendente o in proprio, normalmente esercitata dietro compenso, anche se viene svolta a titolo gratuito. La giurisprudenza della Corte federale amministrativa è molto rigorosa e classifica come attività lucrative anche brevi attività (non remunerate). L’ufficio preposto dal diritto cantonale per la concessione del permesso per il mercato del lavoro [Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro (KIGA)] determina se l’attività di una persona straniera vale quale attività lucrativa soggetta a permesso. Prima di assumere una persona straniera, il datore di lavoro è tenuto ad accertarsi, prendendo visione del certificato o presentando richiesta alle autorità competenti, che sussista il diritto a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. In linea di massima: i lavori in prova non richiedono il permesso se la loro durata non supera la mezza giornata. In caso di durate superiori, occorre procurarsi prima un permesso di lavoro. In casi eccezionali giustificati è possibile aumentare la durata massima del lavoro in prova.