Assenze nel certificato di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare al lavoratore, su sua richiesta, un certificato di lavoro (art. 330a cpv. 1 CO). Spesso ci si chiede se le assenze possono o devono esservi menzionate.

Il certificato di lavoro qualificato deve, da una parte, favorire il futuro professionale del lavoratore, e perciò essere formulato favorevolmente, dall’altra, deve dare al futuro datore di lavoro l’immagine, la più fedele possibile, dell’attività, delle prestazioni e della condotta del lavoratore. È la ragione per cui deve essere completo, chiaro e veritiero.

Di conseguenza, può e deve menzionare i fatti negativi concernenti le prestazioni del lavoratore, nella misura in cui essi siano rilevanti per la valutazione della situazione (DTF 136 III 511, consid. 4.1). Questo vale per una malattia che ha avuto un impatto significativo sulle prestazioni o sulla condotta del lavoratore o che mette in discussione la sua capacità di svolgere i compiti assegnatigli, in misura tale da costituire un motivo oggettivo per la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, deve contenere un riferimento alle lunghe interruzioni di lavoro, sempre che siano di tale importanza rispetto alla durata totale del rapporto contrattuale, che la loro mancata citazione darebbe una falsa impressione dell’esperienza professionale acquisita (DTF 136 III 110).

In un caso recente (DTF 8C 134/2018), il Tribunale federale si è occupato del caso di una cancelliera il cui rapporto di lavoro era durato esattamente 30 mesi. Durante questo periodo è stata assente per 14 mesi per malattia e maternità. Le assenze accumulate erano senza dubbio significative, in relazione alla durata del lavoro. È stato quindi deciso che l’assenza doveva essere indicata nel certificato di lavoro. Altrimenti si poteva dare una falsa impressione dell’esperienza professionale della lavoratrice, soprattutto perché si trattava del suo primo impiego dopo gli studi.

In conclusione, il Tribunale federale sottolinea nella sentenza che i motivi dell’assenza devono essere dichiarati indicando una categoria (malattia, maternità, ecc.). Per ragioni di protezione personale e dei dati, le malattie non possono, ovviamente, essere ulteriormente specificate.

Secondo la dottrina giuridica, anche altre assenze, tipo quelle dovute al servizio militare, al congedo maternità, a un congedo non pagato o al licenziamento, possono essere dichiarate contro la volontà del lavoratore, purché, come in caso di malattia, la durata dell’assenza abbia un peso considerevole rispetto alla durata complessiva del rapporto di lavoro e il certificato perda la sua valenza se non venisse indicata.