Adeguamento del periodo di transizione per il capitolo 7.04.4.1.1.3 della NIBT 2020

La NIBT è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. In via generale per l'applicazione della NIBT 2020 è previsto, per tutte le nuove installazioni e tutte le modifiche delle installazioni esistenti, un periodo di transizione sino al 30 giugno 2020. Poiché è risultato che le nuove esigenze, di cui al capitolo 7.04.4.1.1.3 relativo ai cantieri, hanno ripercussioni effettive eccessive, l'ESTI riconosce per questo capitolo un periodo di transizione più lungo.

Il capitolo 7.04 relativo ai cantieri è stato rielaborato e integrato in maniera puntuale nella NIBT 2020. Ora vale il principio secondo cui per i circuiti di corrente volti all'approvvigionamento di prese > 32 A sui cantieri, deve essere previsto un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto. Con questa disposizione si richiede la protezione mediante l'interruzione automatica (protezione in caso di guasto) e non una misura di protezione supplementare. Per la protezione in caso di guasto mediante interruzione automatica sono solitamente impiegati dispositivi di protezione selettivi contro la corrente di guasto con I∆n 100 mA o 300 mA corrente nominale di apertura. Nota: le prese a ≤ 32 A nei quadri di cantiere devono essere protette come in precedenza con RCD I∆n 30 mA.

Nella pratica questa nuova esigenza tecnica ha ripercussioni considerevoli; interessa tutte le linee di alimentazione ai quadri di cantiere con prese ≥ 63 A. Un eventuale ammodernamento di tutti i quadri di cantiere impiegati dopo il periodo di transizione della NIBT 2020 a partire dal 1° luglio 2020 avrebbe conseguenze economiche inaccettabili e sproporzionate poiché il periodo generale di transizione di 6 mesi è troppo breve. Considerando però che le nuove esigenze migliorano di principio la protezione in caso di guasto, l'attuazione dovrebbe comunque avvenire il più rapidamente possibile.

Adeguamento del periodo di transizione

In applicazione dell'art. 1 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 3 e l'art. 34 cpv. 4 Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI può autorizzare, su richiesta motivata, deroghe alle norme tecniche, se tali norme possono essere rispettate solo con grandi difficoltà oppure ostacolano l'evoluzione tecnica. In considerazione della situazione sui cantieri, in particolare per quanto attiene agli allacciamenti delle gru e del potenziale pericolo generale risultante da tali applicazioni, il periodo di transizione per le nuove disposizioni del capitolo 7.04.4.1.1.3 della NIBT 2020 può essere adeguatamente prorogato.

Questa decisione si basa inoltre sulla presa di posizione del TK 64, in cui sono rappresentati gli attori più importanti come Suva, EIT.swiss e ASCE.

L'ESTI stabilisce quindi, in deroga alla NIBT 2020, i seguenti periodi di transizione adeguati:

Periodi di transizione per l'adempimento del capitolo 7.04.4.1.1.3 Cantieri della NIBT 2020

  • 31 dicembre 2022 per i nuovi cantieri messi in esercizio.
  • 31 dicembre 2023 per i cantieri che erano già in esercizio prima del 1° gennaio 2020.