Vaccino durante l'orario di lavoro

La campagna di vaccinazione Covid-19 è stata estesa a nuovi gruppi target. Questo solleva nuove domande per le aziende e i loro collaboratori. Quali sono i diritti di congedo in caso di vaccinazione? Il collaboratore deve informare l'azienda? Il datore di lavoro deve pagare per questa assenza?

Assenza autorizzata?
L'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che il datore di lavoro deve concedere, oltre ai giorni festivi settimanali, le ore e i giorni di libero usuali. Queste ore e giorni di libero usuali non corrispondono al periodo di riposo usuale, ma al tempo necessario per le attività personali che non possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Questo include, per esempio, appuntamenti per visite mediche, cercare un nuovo lavoro, matrimoni, funerali ecc. Secondo il diritto del lavoro la vaccinazione Covid 19 è un evento comparabile e quindi soddisfa pienamente la definizione di “libero usuale”.
Ciononostante, l'azienda può richiedere che questi tipi di appuntamenti abbiano luogo, quando possibile, al di fuori dell'orario di lavoro (specialmente per i collaboratori part-time). Purtroppo, è difficile determinare la portata di questa possibilità, poiché la situazione organizzativa del vaccino è diversa in ogni cantone. Alcuni impongono appuntamenti casuali mentre altri sono più flessibili. Spetta quindi al datore di lavoro decidere, caso per caso, se il collaboratore ha un margine di manovra in questo senso.

Assenza retribuita?
L'art. 329 cpv. 3 CO non regola la questione del pagamento del salario durante il libero usuale. La questione deve quindi essere esaminata alla luce delle regole generali sui salari. Secondo l'art. 322 CO, il salario va pagato solo sulla base di un accordo (contratto di lavoro) o di una consuetudine. L'articolo 32.3 del CCL stabilisce che le assenze di breve durata pagate sono possibili se annunciate preventivamente e approvate dal datore di lavoro. Ciò significa che il tempo necessario alla vaccinazione è da considerare come assenza retribuita se le condizioni elencate nel CCL sono soddisfatte.

Conclusione
In linea di principio, EIT.swiss raccomanda ai soci di consentire ai propri collaboratori di farsi vaccinare contro il Coronavirus. Tenuto conto dei diversi metodi/strategie di lavoro dei cantoni in materia di vaccini e dei benefici che il datore di lavoro può trarne, questa assenza deve essere trattata come una visita medica pagata, ai sensi dell'art. 32.3 CCL. Ulteriori informazioni relative all'art. 32 CCL le trovate sul nostro sito, nelle FAQ.

Naturalmente il nostro servizio giuridico resta a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda.